Rilascio/Rinnovo Patente di Guida


CAMPO VISIVO BINOCULARE DI ESTERMANN (RILASCIO/RINNOVO PATENTE)

Per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida il Codice della Strada prevede, all’art. 119, il rispetto di determinati requisiti fisici e psichici [1] per il conseguimento della patente di guida. Tra essi, il requisito della capacità visiva, indica tra i parametri da tenere presenti, il campo visivo, ma occorre valutare anche altri aspetti. E, in ogni caso, una buona e approfondita visita oculistica, anche a prescindere dalle scadenze imposte dalla legge, andrebbe effettuata con periodicità almeno annuale

L’esame binoculare di Estermann consente la valutazione del campo visivo dei due occhi, ossia la porzione dello spazio che ci circonda percepibile senza effettuare movimenti né della testa né degli occhi. E’ questo un esame strumentale particolare che permette al medico di valutare l’estensione e soprattutto l’efficienza del campo visivo del paziente.

L’esame attribuisce un’importanza funzionale diversa alle varie aree del campo visivo. Infatti, esso parte dal presupposto che, nell’ambito delle attività quotidiane, alcune zone sono più importanti di altre: una perdita di visione periferica può compromettere le capacità visive di una persona nell’ambiente, facendola muovere con minor sicurezza. Una persona, del resto, può vedere molto bene nel punto di fissazione, ma poi non essere in grado di scorgere ostacoli posti lateralmente, come pedoni o altri veicoli provenienti dalla sua destra o sinistra. La percezione laterale risulta altresì fondamentale per guardare negli specchietti retrovisori.
Il campo visivo è dunque l’angolo di visione e si misura, come tutti gli angoli, in gradi.
Le riduzioni del campo visivo spesso non vengono percepite nella loro gravità dagli automobilisti. Risultano infatti subdole e apparentemente poco evidenti a livello soggettivo.

Questo esame obbligatorio deve essere eseguito ai fini del rilascio della “RELAZIONE MEDICA PER IL RILASCIO E LA CONFERMA DI VALIDITA’ DELLA PATENTE DI GUIDA”.


Per maggiori approfondimenti sulla necessità dell’esame del campo visivo binoculare:

http://www.patente.it/normativa/decreto-legislativo-18-04-2011-n-59-patente-di-guida?idc=1590 (con specifico riferimento all’Allegato III del decreto legislativo n. 59 del 18/04/2011 (previsto dall’articolo 23)


[1] I requisiti fisici e psichici sono previsti dall’art. 23, co. 4 del Dlgs 18 aprile 2011 n. 59 in attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida

Articolo 23
Disposizioni in materia di requisiti per l’esame di idoneità alla guida, di requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida e di requisiti minimi per gli esaminatori adibiti all’espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti
1. Ai fini del conseguimento dell’idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del Codice della strada, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e quella di controllo delle cognizioni si conformano ai requisiti minimi previsti dall’allegato II. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno 2012, sono disciplinati i requisiti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida di categoria AM, eventualmente prevedendo una differenziazione della suddetta prova se effettuata su veicoli di categoria L2e o L6e.
2. La prova di capacità e comportamento su veicolo specifico, di cui all’articolo 116, comma 3, lettera f), del Codice della strada, come modificato dall’articolo 3, comma 1, è disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all’allegato V.
3. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per l’accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle categorie A2 o A, è disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all’allegato VI.
4. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici previsto dall’articolo 119 del Codice della strada si conforma almeno ai requisiti minimi previsti dall’allegato III. Sono fatte salve le disposizioni adottate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione di direttive particolari in materia.
5. La disciplina dell’esame di abilitazione di cui all’articolo 121, comma 3, del Codice della strada, come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera a), del presente decreto è conforme a quanto previsto nel paragrafo 3, punto 3.2, dell’allegato IV, ed è finalizzato all’acquisizione delle competenze di cui al paragrafo 1 dello stesso allegato.
6. La disciplina del corso di qualificazione iniziale di cui all’articolo 121, comma 5-bis, del Codice della strada, come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera d), è conforme ai contenuti di cui al paragrafo 3.1 dell’allegato IV. Ai fini della frequenza del corso è necessario che il dipendente si trovi nelle condizioni di cui al paragrafo 2, punti 2.1.e 2.2, dello stesso allegato.
7. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede al controllo di qualità di cui all’articolo 121, comma 5-bis, del Codice della strada, come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera d), in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4, punto 4.1, dell’allegato IV, ed al corso di formazione periodica, previsto dal medesimo, secondo quanto disposto dal punto 4.2 dello stesso paragrafo.  

Allegato III del decreto legislativo n. 59 del 18/04/2011
(previsto dall’articolo 23)

IN VIGORE DAL 15/5/2011 – come confermato dalla circolare del Ministero della Salute del 25/7/2011.

REQUISITI MINIMI DI IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE
L’articolo 119 del Codice della strada prevede la presentazione di una certificazione medica, rilasciata dai medici di cui allo stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per il rinnovo di validità di quest’ultima, nonchè nelle ipotesi in cui è emesso uno specifico provvedimento di revisione della patente, ai sensi dell’articolo 128 del Codice della strada.
Tale certificazione deve conformarsi ai requisiti di idoneità fisica e psichica stabiliti dagli articoli da 319, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 328 e 329 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Per quanto concerne le seguenti patologie:
– vista,
– affezioni cardiovascolari,
– diabete mellito,
– epilessia,
– dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool,
– uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo abituale di medicinali,
– turbe psichiche,
– malattie neurologiche,
si fa riferimento a quanto di seguito stabilito.

Conseguentemente, all’appendice II – Art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le voci relative alle seguenti patologie: affezioni cardiovascolari, diabete, epilessia, malattie del sistema nervoso, malattie psichiche, sostanze psicoattive, sono soppresse.

Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:
– Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1,A2, B1, B, e BE.
– Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all’articolo 311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

A. REQUISITI VISIVI
A. 1. Il candidato al conseguimento della patente di guida (ovvero chi deve rinnovarla o ha l’obbligo di revisione ai sensi dell’art. 128 del codice della strada) deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità delle sue condizioni visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con particolare attenzione: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all’abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se c’è motivo di dubitare che la sua vista non sia adeguata, il candidato deve essere esaminato dalla Commissione Medica Locale.
A.2. Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l’acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato da parte della Commissione medica locale in “casi eccezionali“, correlati alla situazione visiva del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida. In questi casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico specialista oculista anche l’assenza di altre patologie che possono pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilità all’abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare, eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida. La documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base del giudizio espresso dovrà restare agli atti per almeno cinque anni.
A.3. Gruppo 1
A.3.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva binoculare complessiva, anche con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile sommando l’acutezza visiva posseduta da entrambi gli occhi, purché il visus nell’occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2.
A.3.2. Il campo visivo binoculare posseduto deve consentire una visione in orizzontale di almeno 120 gradi, con estensione di non meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di 20 gradi verso l’alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all’asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all’illuminazione crepuscolare, un idoneo tempo di recupero dopo abbagliamento e un’idonea sensibilità al contrasto, in caso di insufficienza di tali due ultime funzioni la Commissione medica locale può autorizzare la guida solo alla luce diurna.
A.3.3. Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata dalla Commissione con validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna, avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista.
A.3.4. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida monocolo, organico o funzionale, deve possedere un’acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva se ben tollerata. Il medico monocratico deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l’adattamento del soggetto e che il campo visivo consenta una visione in orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l’alto e 30 gradi verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all’asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all’illuminazione crepuscolare e dopo abbagliamento con idoneo tempo di recupero e idonea sensibilità al contrasto, tali condizioni devono essere opportunamente verificate. Nel caso in cui uno o più requisiti non sono presenti il giudizio viene demandato alla Commissione medica locale che, avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista, valuta con estrema cautela se la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata, eventualmente con validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.
A.3.5. A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita improvvisa della visione in un occhio, ai fini del raggiungimento di un adattamento adeguato non è consentito guidare per un congruo periodo di tempo, da valutare da parte di medico specialista oculista; trascorso tale periodo, la guida può essere autorizzata dalla Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista, eventualmente con prescrizione di validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.
A.4. Gruppo 2
A.4.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una visione binoculare con un’acutezza visiva, se del caso raggiungibile con lenti correttive, di almeno 0,8 per l’occhio più valido e di almeno 0,4 per l’occhio meno valido. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,4 sono utilizzate lenti correttive, l’acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) deve essere ottenuta o mediante correzione per mezzo di lenti a tempiale con potenza non superiore alle otto diottrie come equivalente sferico o mediante lenti a contatto anche con potere diottrico superiore. La correzione deve risultare ben tollerata.
A.4.2. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto deve essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra e verso destra di 30 gradi verso l’altoe 30 verso il basso. Non devono essere presenti binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all’asse centrale.
A.4.3. La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente che presenta significative alterazioni della visione crepuscolare e della sensibilità al contrasto e una visione non sufficiente dopo abbagliamento, con tempo di recupero non idoneo anche nell’occhio con risultato migliore o diplopia.
A seguito della perdita della visione da un occhio o di gravi alterazioni delle altre funzioni visive che permettevano l’idoneità alla guida o di insorgenza di diplopia deve essere prescritto un periodo di adattamento adeguato, non inferiore a sei mesi, in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo la Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista può consentire la guida con eventuali prescrizioni e limitazioni.

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